La Normativa
La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi: devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
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Il Testo UNICO
La norma di riferimento è il “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015), elaborato recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Il Testo elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).
Sono fondamentali le attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (secondo le indicazioni individuate nell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011, allegato A).
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Misure Generali di Tutela
Tra le misure generali di tutela alla base del Testo Unico della sicurezza sul lavoro abbiamo:
· l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
· l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
· l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
· le istruzioni adeguate ai lavoratori;
· la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
· la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
· la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.
La centralità del ruolo dell’informazione e della partecipazione dei lavoratori è così evidente anche nei principi generali.
RSPP & RLS
Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale è nominato dal datore di lavoro e partecipa con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro. La figura del RSPP può essere interna o esterna all’azienda. In alcune tipologie di aziende può essere il datore di lavoro a ricoprire questo ruolo.
Interlocutore fondamentale del RSPP e del datore di lavoro sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure, è individuato in un ambito territoriale o nel comparto produttivo.
Mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, qualora siano presenti.
Il RLS ha diritto ad essere consultato dal datore di lavoro, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione dal datore di lavoro. Riceve le informazioni e la documentazione inerenti, anche, alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
FONTE: cliclavoro