RSPP
Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
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L’RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:
- rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
- collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.
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Chi nomina l’RSPP? RSPP datore di lavoro, RSPP interno e RSPP esterno
La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08). L’RSPP può essere interno oppure può essere un professionista esterno all’azienda.
In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Fonti: Puntosicuro.it