FAQ

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FAQ - Domande & Risposte

Alcuni fra i principali provvedimenti legislativi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
– decreto legislativo n. 81 del 2008 (D.Lgs. 81/08) definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo D.Lgs. è stato successivamente modificato ed integrato da numerosi ulteriori provvedimenti
– accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 relativi alla formazione in materia di sicurezza


Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, nell’art. 3 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La normativa si applica ogniqualvolta vi sia un Datore di Lavoro (DDL) e almeno un lavoratore di qualsiasi tipologia contrattuale, a prescindere o meno dalla retribuzione.
Tutte le aziende devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08:
– società di capitali;
– società di persone, snc o sas, con 2 soci di cui uno è datore di lavoro e l’altro è assimilato a lavoratore;
– ditta individuale con almeno un lavoratore con qualsiasi tipologia contrattuale.
Sono escluse alcune tipologie (aziende famigliari, artigiani senza dipendenti, associazioni di volontariato…) che devono ottemperare solo ad alcuni obblighi ma non all’intero decreto.

Le norme che definiscono la formazione e l’aggiornamento dei RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 . In questo accordo sono specificati i contenuti e la durata dei corsi sia di formazione che di aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell’azienda, come previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione .

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
– individuare i fattori di rischio;
– elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
– proporre programmi di informazione e formazione;
– fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e possedere ulteriori requisiti formativi specifici..
Tale compito può essere ricoperto da:
– il Datore di lavoro stesso
– un dipendente dell’azienda
– un consulente esterno

Al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre è inflitta la sanzione di: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.
Nota: L’arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

Per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell’ambito dell’azienda è prevista la sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €
Per il lavoratore che non partecipa alla formazione indicata è prevista la sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €.

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi; deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Datore di Lavoro deve:
Nominare:
• L’RSPP
• Gli Addetti  al primo soccorso
• Gli Addetti  alla lotta antincendio
• Il medico competente:

Predisporre:

• il documento di valutazione dei rischi
• il manuale di autocontrollo HACCP ( solo per le aziende del settore alimentare)

Collaborare con:
• il Rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza
• il medico competente
• il RSPP

Informare e formare i lavoratori tramite i  corsi dagli Accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011.

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