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Step Engineering S.r.l.

Step Engineering è una società di ingegneria costituita da professionisti di comprovata esperienza

Benvenuti nel sito web della società leader nel settore della Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Step opera nel settore dell’edilizia, dell’impiantistica e della sicurezza sul lavoro con un’alta specializzazione nel settore della Pubblica Amministrazione.

I professionisti che vi lavorano sono qualificati in varie discipline tecniche. Step Engineering è una struttura flessibile in grado di fornire servizi tecnici a committenti pubblici e privati, in particolare la società è in costante crescita ed evoluzione organizzativa adattandosi alle più svariate esigenze di mercato.

I Nostri Servizi

Step Engineering opera in sinergia con altre strutture tecniche e professionisti ed è in grado di fornire prestazioni nel campo dell’Ingegneria con particolare riferimento alla Sicurezza sul Lavoro.

Area Edilizia

Servizi di progettazione, Direzione dei Lavori con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione e al settore Privato

Area Sicurezza

Con Salute e Sicurezza sul Lavoro si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Area Edilizia

La normativa in materia di Sicurezza sul luogo del Lavoro (D. lgs. 81/08) e quella della Privacy (G.D.P.R. n. 679/16) & Tutela dei Dati personali

La Nostra Storia e i Nostri Numeri

0
Anno di Fondazione
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Corsi tenuti nel 2020

I Nostri progetti

Step, inoltre, è in grado di realizzare opere edili ed impiantistiche avvalendosi di partners qualificati garantendo alla committenza una gestione altamente professionale del servizio o del prodotto a partire dalla fase di progettazione fino alla consegna del prodotto finito.

Siamo un team di Professionisti ed Esperti Formatori.
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FAQ - Domande & Risposte

Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
– decreto legislativo n. 81 dell’ 9 Aprile 2008 (D.Lgs. 81/08) definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo D.Lgs. è statosuccessivamente modificato ed integrato da altre leggi (L. n. 88/09; D.Lgs. n. 106/09);
– accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrato in vigore dal 26 gennaio scorso.
– accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, Linee applicative

Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, nell’art. 3 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La normativa si applica ogniqualvolta vi sia un Datore di Lavoro (DDL) e almeno un lavoratore di qualsiasi tipologia contrattuale, che sia o no pagato.
Tutte le aziende devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08:
– società di capitali;
– società di persone, snc o sas, con 2 soci di cui uno è datore di lavoro e l’altro è assimilato a lavoratore;
– ditta individuale con almeno un lavoratore con qualsiasi tipologia contrattuale.
Sono escluse le imprese famigliari senza dipendenti, i lavoratori autonomi e le associazioni di volontariato.

Le norme che definiscono la formazione e l’aggiornamento dei RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrate in vigore dal 26 gennaio scorso. In questo accordo sono specificati i contenuti e la durata dei corsi sia di formazione che di aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell’azienda, come previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
– individuare i fattori di rischio;
– elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
– proporre programmi di informazione e formazione;
– fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Tale compito può essere ricoperto da:
– il Datore di lavoro stesso
– un dipendente dell’azienda
– un consulente esterno

Al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre è inflitta la sanzione di: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.
Nota: L’arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

Per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell’ambito dell’azienda è prevista la sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €
Per il lavoratore che non partecipa alla formazione indicata è prevista la sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €.

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    Orari di apertura degli Uffici Lunedì al Venerdi 9.00 - 18.00